La discendenza di un fratello defunto
(Ge 38:7-11; Ru 4:1-10)
5 Se dei fratelli staranno insieme e uno di loro morirà senza lasciare figli, la moglie del defunto non si sposerà fuori, con uno straniero; suo cognato verrà da lei e se la prenderà per moglie, compiendo così verso di lei il suo dovere di cognato; 6 e il primogenito che lei partorirà porterà il nome del fratello defunto, affinché questo nome non sia estinto in Israele. 7 Se quell’uomo non vuole prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta, dagli anziani, e dirà: «Mio cognato rifiuta di far rivivere in Israele il nome di suo fratello; egli non vuole compiere verso di me il suo dovere di cognato». 8 Allora gli anziani della sua città lo chiameranno e gli parleranno. Può darsi che egli persista e dica: «Non voglio prenderla». 9 In questo caso, sua cognata gli si avvicinerà in presenza degli anziani, gli leverà il calzare dal piede, gli sputerà in faccia e dirà: «Così sarà fatto all’uomo che non vuole ricostruire la casa di suo fratello». 10 La casa di lui sarà chiamata in Israele la casa dello scalzo.
11 Quando degli uomini si mettono a litigare, e la moglie dell’uno si avvicinerà per liberare suo marito dalle mani di quello che lo percuote, stenderà la mano e afferrerà i suoi genitali, tu le mozzerai la mano; 12 l’occhio tuo non ne abbia pietà.